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Esami integrativi

Per allievi promossi dalla prima liceo

(art. 14, 17 RSL)

Nel passaggio alla seconda sono possibili, senza esami integrativi, i seguenti cambiamenti:

a) indirizzo di studio

  • dall'indirizzo lingue all'indirizzo scientifico o economico;
  • dall'indirizzo scientifico all'indirizzo economico e viceversa;
  • dall'indirizzo scientifico o economico con la quarta lingua facoltativa all'indirizzo lingue;

b) lingue

  • possibilità di modificare la combinazione delle lingue seguite in prima.

Altri cambiamenti sono possibili solo previo superamento nella seconda metà di agosto di un esame integrativo scritto ed orale nella o nelle lingue non seguite in prima liceo.

I cambiamenti sono subordinati alle possibilità organizzative delle opzioni specifiche e dell’insegnamento delle lingue.

Per allievi promossi dalla seconda liceo

(vedi art. 15, 17, 48, 59.1 RSL)

I cambiamenti dell'opzione specifica e della seconda o della terza lingua sono possibili solo previo superamento nella seconda metà di agosto di un esame integrativo scritto ed orale nelle materie non seguite o seguite con una dotazione oraria inferiore.

I cambiamenti sono subordinati alle possibilità organizzative delle opzioni specifiche e dell’insegnamento delle lingue.

In particolare:

  • chi dall’indirizzo scientifico vuol passare all’indirizzo lingue deve superare un esame integrativo scritto ed orale nella lingua prescelta come opzione specifica;
    a determinare i voti di maturità di fisica, di chimica e di biologia concorreranno invece in pari misura i voti ottenuti in queste tre discipline alla fine della seconda ed il voto di scienze sperimentali di fine terza;
  • chi dall’indirizzo scientifico vuol passare all’indirizzo economico deve superare un esame integrativo scritto ed orale in ‘economia e diritto’;
    a determinare i voti di maturità di fisica, di chimica e di biologia concorreranno invece in pari misura i voti ottenuti in queste tre discipline alla fine della seconda ed il voto di scienze sperimentali di fine terza;
  • chi dall’indirizzo lingue o dall’indirizzo economico vuol passare all’indirizzo scientifico deve superare un esame integrativo scritto ed orale in matematica e – a dipendenza dell’opzione specifica prescelta – in fisica o in ‘biologia e chimica’;
    i voti di maturità di fisica, di chimica e di biologia saranno invece recuperati entro la fine della terza.

Per allievi promossi dalla terza liceo

(vedi art. 16 RSL)

È escluso ogni cambiamento nel passaggio dal terzo al quarto anno.

 


Riferimenti

Regolamento degli studi liceali
(del 25 giugno 2008)

TITOLO I
Piano degli studi

Capitolo terzo
Scelte dell'allievo

Cambiamenti possibili

a) dal primo al secondo anno

Art. 14 - 1L’allievo promosso al termine del primo anno, passando al secondo anno, può chiedere di cambiare la seconda e/o la terza lingua.

2Nelle materie non seguite in prima o seguite con una dotazione oraria inferiore, i cambiamenti sono possibili a condizione che l’allievo superi un esame integrativo scritto e orale.

3La scelta tra arti visive e musica come disciplina fondamentale non può essere modificata.

b) dal secondo al terzo anno

Art. 15 - Passando dal secondo al terzo anno, i cambiamenti dell’opzione specifica, della seconda o della terza lingua sono possibili a condizione che l’allievo superi un esame integrativo scritto e orale nelle materie non seguite o seguite con una dotazione oraria inferiore.

c) dal terzo al quarto anno

Art. 16 - È escluso ogni cambiamento nel passaggio dal terzo al quarto anno.

d) modalità

Art. 17 - 1La domanda di cambiamento deve essere presentata alla direzione entro la fine di giugno.

2La direzione può subordinare l’accettazione del cambiamento alle possibilità organizzative relative alle opzioni specifiche e all’insegnamento delle lingue.

3Gli esami hanno luogo entro l’inizio dell’anno scolastico successivo.

 

TITOLO III
Ammissione

 

c) note di maturità

Art. 48 - 1Per gli allievi ammessi alla terza classe e provenienti da scuole riconosciute ai sensi dell’O/RRM la direzione dell’istituto, d’intesa con la Divisione della scuola, definisce le discipline nelle quali è necessario sostenere un esame per il recupero della nota di maturità.

2Per gli altri casi l’allievo ammesso alla terza classe deve sostenere, di regola entro la fine dell’anno scolastico e al più tardi entro la fine di agosto, un esame scritto e orale nelle discipline arti, fisica, chimica e biologia per il recupero delle note di maturità.

Organizzazione degli esami di ammissione

Art. 49 - Gli esami di ammissione sono organizzati entro la fine di agosto, di regola in ogni istituto liceale.

 

TITOLO V
Attestato di maturità

Assegnazione delle note di maturità

c) note di maturità delle altre materie

Art. 59 - 1Per gli allievi che hanno scelto un’opzione specifica in lingue antiche o moderne o in economia e diritto, nel calcolo delle note di maturità di biologia, chimica e fisica la nota finale conseguita al termine della seconda nelle singole materie e la nota di scienze sperimentali, conseguita al termine della terza, hanno il medesimo peso. Le note di maturità sono arrotondate verso l’alto se la loro parte decimale è uguale o superiore rispettivamente a 0.25 e 0.75.